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Mezzo con targa straniera extra-UE: si può guidare in Italia?

Mezzo con targa straniera extra-UE si può guidare in ItaliaUn mezzo con targa straniera extra-UE si può guidare in Italia a certe condizioni e, sicuramente, per un periodo molto limitato. Vediamo di fare un po’ di chiarezza in merito.

Normativa italiana

La problematica dei mezzi con targhe straniere che circolano in Italia non è nata ieri, ed è sempre stata oggetto di molte controversie.

Si tratta di inquadrare correttamente la questione da un punto di vista giuridico, coordinando norme a carattere europeo con norme nazionali.

Vale a dire, sostanzialmente, combinando gli articoli sanciti dal Codice della Strada del nostro Paese con le direttive europee che regolano la circolazione dei veicoli negli Stati europei e non solo.

I risvolti hanno un carattere amministrativo, ma anche fiscale e tributario.

Convenzione di Ginevra

Con la Convenzione di Ginevra del 1949 recepita dall’articolo 132 del Nuovo Codice della Strada, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, compiute tutte le formalità doganali prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato d’origine.

Decorso tale termine, i mezzi non possono più circolare se non sono nazionalizzati, cioè immatricolati in Italia, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

Targhe Paesi UE

Per quel che attiene ai veicoli immatricolati nei Paese UE, un’importante circolare del Ministero degli Interni, chiarisce che anche in questi casi, dopo un anno, si deve procedere alla cosiddetta nazionalizzazione del mezzo. Nessun obbligo invece di natura tributaria o doganale per chi varca le frontiere da questi Paesi.

Nel testo della circolare si fa riferimento a un quesito posto al Ministero dei Trasporti con la nota numero 38271 del 2007 Collegato numero 29957 del 1 giugno 2007. Nel quesito si chiedevano chiarimenti sulla corretta disciplina sanzionatoria che bisognava applicare nel caso in cui cittadini comunitari, una volta ottenuta la residenza in Italia, continuassero a circolare nel nostro Paese con veicoli con targa straniera.

Nel merito il Ministero dei Trasporti ha chiarito che nei confronti dei conducenti che non nazionalizzano nei termini di legge il loro veicolo, si applicano le sanzioni disposte dall’articolo 132 comma 5 del Codice della Strada.

Targhe Paesi extra-UE

Per quel che riguarda i mezzi con targa straniera extra-UE, si hanno i seguenti casi: importazione definitiva e importazione temporanea.

Normative

Il regime delle importazioni è normato dal combinato di una serie di disposizioni e dalle modifiche che queste hanno subito nel tempo:

  • Convenzione di New York del 4 giugno 1954 recepita in Italia con la legge numero 1163 del 1957.
    Convenzione di Ginevra del 4 maggio 1956 recepita in Italia con la legge numero 1553 del 1961;
    D.P.R. numero 633 del 1972
    D.P.R. numero 43del 1973
    Regolamento CEE numero 2913 del 1992
    Regolamento CEE numero 2454 del 1993
    Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 recepita in Italia con legge numero 479 del 1995

Importazione definitiva

L’importazione definitiva del veicolo si ha quando l’extracomunitario acquisisce residenza italiana. In questo caso devono adempiere tutte le formalità doganali, altrimenti ci si rende protagonisti del reato di contrabbando.

Per quanto riguarda il veicolo stesso, entro un anno, secondo quanto detto in precedenza, deve comunque essere nazionalizzato, altrimenti s’incorre nella sanzione amministrativa prevista dall’articolo 132 del Codice della Strada.

Importazione temporanea

Nel caso d’importazione temporanea, non è necessaria la formalità doganale. Si ha temporanea importazione quando, da parte di persona residente all’estero, non si superano i sei mesi.

Il veicolo però può essere portato solo dal proprietario o da parente entro il terzo grado, oppure da altra persona, ma solo se il proprietario si trova a bordo. In assenza di queste condizioni, il conducente deve avere apposita delega firmata dal proprietario stesso dell’autoveicolo.

Nota finale

Si ricorda che comunque, in tutti i casi, le targhe dei veicoli stranieri devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno d’immatricolazione, in base alle normative previste dalla legge e dagli attuali regolamenti nazionali e comunitari in vigore.

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