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Referto medico e assicurazione: cosa fare in caso di danni a persone

Referto medico e assicurazione cosa fare in caso di danni a personeIl nuovo Codice delle Assicurazioni ha  innovato la disciplina giuridica dei risarcimenti danni.

Fra le innovazioni, alcune riguardano la procedura per la richiesta dei danni alle persone conseguenti ai sinistri.

Ecco che cosa fare in caso di danni a persone.

Referto medico

Quando si rimane coinvolti in un incidente stradale e il danno fisico subito non è tale da rendere incoscienti, la prima cosa da fare è compilare in ogni sua parte il cosiddetto CID o Modulo Blu.

Tale operazione è molto importante, sia ai fini del risarcimento in generale che a quelli del risarcimento specifico dei danni fisici subiti.

Una copia va conservata e l’altra consegnata quanto prima alla propria assicurazione.

Subito dopo bisogna recarsi al Pronto Soccorso o in altra struttura medica abilitata, per ricevere le prime cure. Qui, se non è necessario il ricovero, sarà rilasciato un certificato medico che indica il tipo di danno subito e i giorni di malattia assegnati.

In ogni caso è necessario avvertire formalmente la propria compagnia assicuratrice entro il termine di tre giorni dalla data del sinistro stesso.

Al termine dei giorni assegnati dal Pronto soccorso, è necessario recarsi dal medico di famiglia che rilascia il certificato di fine o prolungamento della malattia.

Nel caso il medico di base decida per il prolungamento del periodo di malattia, dovrà rilasciare un nuovo certificato a uso assicurativo che, secondo la sua obiettività, dovrà contenere quanto ha rilevato direttamente e da eventuali altri esami diagnostici.

Il referto medico, il certificato di pronto soccorso, le successive eventuali visite specialistiche e le perizie medico legali devono essere fatti recapitare prima possibile o consegnate direttamente all’assicurazione.

Una corretta valutazione dell’entità del danno è fondamentale ai fini della quantificazione del medesimo.

L’entità del danno

Per stabilire la misura del risarcimento circa i danni permanenti di lieve entità, fino a nove punti, esistono apposite tabelle stilate sia in base all’entità del danno che all’età della persona fisicamente menomata.

Per le lesioni temporanee è invece previsto un quantum proporzionale ai giorni di inabilità assoluta, eventualmente ridotto in caso di parziale inabilità.

Altro criterio aggiuntivo eventualmente applicabile è quello delle condizioni soggettive del danneggiato. Infine è previsto anche un risarcimento morale da eventuale danno biologico. Ma quest’ultima ipotesi va vagliata caso per caso.

In tutti questi casi diventa comunque importante, anche indipendentemente dai termini di legge, agire con tempestività opportunamente supportati dalla propria assicurazione. Infatti, in caso di contestazione o addirittura di contenzioso legale, i tempi si allungano a dismisura prima di ottenere il giusto risarcimento del danno.

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