Le compagnie assicurative offrono due tipi di garanzie: standard e accessorie. Le prime sono uguali per ogni assicurazione, le accessorie variano da polizza a polizza e in base alle richieste dell’assicurato.
Le spese mediche fanno parte delle coperture standard.
Coperture standard
Le spese mediche sono coperture standard e sono garantite per legge da tutte le assicurazioni, a prescindere dalla compagnia.
Le spese mediche risarcite
Una compagnia assicurativa riconosce al conducente e ai passeggeri coinvolti in un incidente automobilistico solo i danni fisici obiettivamente rilevabili, ossia quelli che possono essere certificati e visibili.
In generale un automobilista vittima di un sinistro stradale può contare sul risarcimento di queste spese mediche:
- il ricovero presso istituti di cura, il costo per diritti di sala operatoria, interventi chirurgici, terapie, cure, fisioterapie, rieducazione motoria, trasporto in ambulanza.
- una diaria giornaliera calcolata sul numero dei giorni trascorsi in ospedale. Tale indennizzo è riconosciuto dall’assicurazione quando la degenza avviene in Italia o all’estero. Il numero massimo dei giorni risarciti è a discrezione della compagnia assicurativa.
Va sottolineato che l’assicurazione non copre alcuna spesa medica nei casi in cui l’infortunio si fosse verificato:
- durante azioni dolose o colpose
- in condizioni di guida sotto l’effetto di alcool e droghe
- durante l’impiego di veicoli in usi contrari alla legge.
L’invalidità permanente
Una polizza auto prevede un risarcimento anche quando, conseguentemente a un incidente, insorge un’invalidità permanente.
In questo è necessario esibire le certificazioni che attestino lo stato di invalidità e sottoporsi a una serie di esami obbligatori. Questo tipo di indennizzo è personale: ne gode solo l’assicurato e non può essere trasmesso agli eredi.
Il risarcimento in caso di morte
Se a causa di un incidente stradale l’assicurato perde la vita, subito o al massimo entro due anni dal giorno del sinistro, l’assicurazione riconosce un indennizzo ai familiari designati o ai legittimi eredi.
Coperture accessorie
Polizza infortuni conducente
Una RC auto obbligatoria prevede, nel caso di incidente senza colpa, il risarcimento dei danni provocati a veicoli, persone, cose e terzi trasportati sul proprio veicolo. La copertura in questo caso è a carico della polizza RC Auto della controparte.
Ma se a provocare l’incidente è il conducente che si infortuna, i suoi danni fisici non saranno risarciti da nessuno salvo che non abbia stipulato la polizza Infortuni Conducente.
Questa copertura accessoria copre i danni subiti dal conducente secondo delle tabelle tariffarie prestabilite nel contratto di polizza.
Il massimale è variabile e l’assicurato può scegliere quello che fa a caso suo tra quelli proposti dalla sua compagnia assicurativa.
Molte polizze infortuni includono anche il caso morte del conducente o la sua invalidità permanente, una diaria giornaliera di ricovero e le eventuali spese sanitarie sostenute dall’assicurato.