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Assicurazione auto: come fare la disdetta

Assicurazione auto come fare la disdettaLa disciplina giuridica sui contratti di assicurazione ha subito dei cambiamenti notevoli negli ultimi anni, anche per allineare il sistema assicurativo italiano a quello vigente in Europa.

Pure per quello che riguarda la disdetta, cioè la comunicazione dell’interruzione del contratto di un’assicurazione auto, ci sono stati dei cambiamenti notevoli.

Vediamo quali sono le principali novità giuridiche e come fare la disdetta.

I contratti assicurativi

Ordinariamente i contratti di assicurazione, sia quelli RCA sia gli altri, avevano durata un anno e si rinnovavano automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi all’altro tramite raccomandata entro un determinato termine prima della scadenza.

In caso di dimenticanza dell’assicurato, cosa che tra l’altro avveniva spesso, a beneficiarne erano comunque le compagnie con le quali era vigente il contratto. Tutto ciò a scapito della liberalizzazione e della concorrenzialità fra compagnie assicurative, come prevedono le norme europee in materia.

Il tacito consenso

Al momento, per quello che riguarda le polizze RCA auto, non c’è più il rinnovo tacito, e questo indipendentemente dalla forma dell’assicurazione, sia essa tradizionale oppure online. Ognuno quindi deve ritenersi libero di stipulare un’assicurazione con un’altra compagnia, senza doverne rendere conto alla vecchia.

L’attestato di rischio

Le norme prevedono che la vecchia compagnia invii all’assicurato almeno trenta giorni prima della scadenza, l’apposito attestato di rischio.

L’attestato di rischio sarà quindi presentato alla nuova compagnia assicurativa, nel caso si voglia cambiarla. Questo per quel che riguarda l’assicurazione per la responsabilità civile, vale a dire quella obbligatoria per chi guida veicoli a motori di qualsiasi genere.

Le assicurazioni accessorie

Per quanto riguarda le altre assicurazioni accessorie, per esempio la tutela legale, gli atti vandalici, gli infortuni del conducente e quant’altro, il discorso è diverso.

Se queste tipologie assicurative sono stipulate con un percorso normativo diverso, ad esempio con atti a parte, è bene verificare con molta attenzione quali siano le modalità previste per la scadenza.

E’ possibile che per questi contratti viga ancora il sistema dell’obbligatorietà della disdetta, altrimenti sono rinnovati automaticamente.

In questi casi il periodo normalmente previsto per la disdetta è di sessanta giorni prima della scadenza, oltrepassati i quali il contratto si rinnova automaticamente, e in questo caso purtroppo c’è poco da fare. Al più si può provare a impugnare il rinnovo presso le sedi competenti, ma le probabilità di vincere il contenzioso sono scarse.

Certo, per quel che attiene alle coperture aggiuntive sopra elencate, le cifre sono ordinariamente esigue, tuttavia si tratta sempre di eventi sgradevoli che possono recarci disagio. Specialmente se avevamo pensato che, a causa della crisi economica in atto, non avremmo stipulato altre polizze assicurative se non quelle obbligatorie per legge.

Come inviare la disdetta

Nel caso comunque si debba inviare la disdetta, naturalmente deve essere una disdetta formale e bisogna avere una prova dell’avvenuta comunicazione.

Al momento lo strumento che garantisce di più è sempre quello, peraltro previsto quasi sempre nei contratti, della raccomandata con ricevuta di ritorno. Altrimenti esistono metodologie un po’ meno ordinarie ma altrettanto efficaci.

Parliamo della consegna a mano della disdetta (avendo cura di farsi firmare una copia per ricevuta), del fax, o dello strumento della posta certificata via mail.

In tutti questi casi si avrà cura di specificare bene all’interno della comunicazione gli elementi essenziali, quali l’assicurato, la compagnia assicuratrice e possibilmente i riferimenti del contratto o almeno la targa del veicolo.

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